Commento a cura dell’Avv. Gabriele Consiglio

Con questa interessante sentenza (Tribunale di Vicenza, 29 aprile 2019, n. 924) il Tribunale di Vicenza è intervenuto sul tema della concorrenza sleale tra imprese (nel caso di specie operanti nel settore spedizioni), ribadendo che lo storno illecito di dipendenti ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. si verifica qualora il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalita? non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuita? aziendale dell’imprenditore che subisce lo storno nella sua capacita? competitiva, né prevedibili, in grado cioe? di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili ed aventi un effetto dirompente sull’ordinaria attivita? di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno.

 

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