di Gabriele Consiglio, Partner, TALEA Tax Legal Advisory

A fronte dell’emergenza Covid-19 si pone l’esigenza, per gli operatori economici, di fronteggiare condotte abusive volte a sottrarsi agli obblighi contrattuali anche quando non ne ricorrono le condizioni.

Un evento imprevedibile ed eccezionale, quale è l’epidemia in corso, non costituisce sempre e necessariamente motivo di per sé sufficiente per non adempiere o risolvere un con¬tratto.
Ad esempio, l’impossibilità della prestazione, che ai sensi dell’art. 1256 cc estingue l’obbligazione, in materia di obbligazioni pecuniarie deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non ravvisabile ad es. nella mera impo¬tenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo nell’ambito di un diverso rapporto.

 

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